Spida, alla pagina iniziale

Navigazione linguistica

schmuckelement
iX

Distacco di collaboratori all’estero

Mettiamo il caso che distacchiate dei collaboratori temporaneamente all’estero. Questi continuano a essere assicurati in Svizzera con l’AVS o sono soggetti all’obbligo di contribuzione di un’assicurazione sociale estera? Per poterlo verificare e confermare, abbiamo bisogno di ricevere la richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Se avete accesso alla piattaforma ALPS, potete inviare la richiesta direttamente online.

A seguito del diverso coordinamento internazionale, per verificare l'assoggettamento abbiamo bisogno di una richiesta individuale per ciascun collaboratore.

Prosecuzione dell’assoggettamento assicurativo

In caso di distacco, il mantenimento dell’assoggettamento è legato a diverse condizioni, per esempio la fissazione della durata del distacco e l’esecuzione per conto del datore di lavoro svizzero. La possibile durata e gli Stati in cui avviene il distacco sono diversi a seconda della costellazione. Per i cittadini svizzeri e i cittadini UE, i distacchi negli Stati UE che durano fino a due anni non creano frequentemente problemi; lo stesso vale per i cittadini degli Stati AELS per il distacco nel Liechtenstein, in Norvegia e Islanda.

Conferma dell'assoggettamento assicurativo

Dopo avere verificato la vostra richiesta, vi spediremo un certificato con firma elettronica. Per gli Stati UE ed AELS si tratta prevalentemente del cosiddetto certificato A1, mentre in altri casi riceverete il "certificate of coverage (CoC)". Il dipendente dovrà eventualmente esibire il certificato all'estero, per esempio nel caso di un controllo.

Se invece non è più possibile un assoggettamento all’AVS in Svizzera, vi invieremo la relativa informazione.

I vostri collaboratori lavorano abitualmente o alternativamente in più Stati?

Per esempio, questo può avvenire se vi è un ulteriore datore di lavoro all’estero. In certi casi, le missioni all’estero rientrano invece nell'attività lavorativa generale se – diversamente dal distacco – non sono a tempo determinato, bensì ricorrenti. Per esempio, si può trattare di viaggi di lavoro regolari o incarichi di montaggio regolari per progetti all’estero, indipendentemente dal fatto che tutto venga gestito da voi come datori di lavoro.

In simili circostanze, vi preghiamo di inviarci il modulo Aiuto per la determinazione "pluriattività" oppure di presentare la richiesta direttamente tramite ALPS. Se l’assoggettamento all’AVS in Svizzera vale per tutte le attività, vi faremo pervenire anche in questo caso il certificato A1 oppure il CoC.