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Tutto sulla vostra rendita di vecchiaia AVS

Preparatevi per tempo alla nuova fase della vostra vita, affinché possiate godervi il pensionamento in modo rilassato. Abbiamo qui raccolto per voi le informazioni principali riguardanti le rendite AVS per offrirvi la migliore panoramica possibile.

In breve

Avete diritto a una rendita di vecchiaia AVS quando raggiungete l'età di riferimento. Ricevete la prima mensilità di rendita a partire dal mese successivo a quello in cui avete raggiunto l'età di riferimento. L'età di riferimento è 64 anni per le donne (fino all'anno di nascita 1960 incluso) e 65 anni per gli uomini.

L’aumento dell’età di riferimento delle donne inizierà un anno dopo l’entrata in vigore della riforma e avverrà gradualmente, con un incremento di tre mesi all’anno.

AnnoEtà di riferimento delle donne:Anno di nascita delle donne
202464 anni (nessun aumento)1960
202564 anni + 3 mesi1961
202664 anni + 6 mesi1962
202764 anni + 9 mesi1963
202865 anni1964

Se lo desiderate, potete riscuotere la rendita di vecchiaia nell’ambito dell'età flessibile di pensionamento con uno o massimo due anni di anticipo (prelievo anticipato mensile possibile a partire da 2024).

Le donne nate tra il 1961 e il 1969 possono percepire la rendita di vecchiaia anticipata già a partire dall'età di 62 anni.

La rendita di vecchiaia può anche essere posticipata per un massimo di cinque anni. Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia se le si possono conteggiare contributi per almeno un anno intero di contribuzione.

Info sull’AVS 21

Il 25 settembre 2022, Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamento dell’AVS fino al 2030. La riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Per darvi una visione più chiara, vi abbiamo riassunto le novità più importanti:

Nuova nozione di età di riferimento

Nella legislazione svizzera la nozione di «età di riferimento» ha sostituito quella di «età ordinaria di pensionamento». L’età di riferimento è l’età a partire dalla quale una persona assicurata può iniziare a percepire la rendita di vecchiaia senza riduzioni.

Armonizzazione dell’età di riferimento 65 per le donne e per gli uomini

L’età di riferimento è uguale per gli uomini e per le donne e corrisponde a 65 anni. L'età di riferimento per le donne nate tra il 1961 e il 1963 sarà gradualmente aumentata di tre mesi all'anno:

AnnoEtà di riferimento delle donne:Anno di nascita delle donne
202464 anni (nessun aumento)1960
202564 anni + 3 mesi1961
202664 anni + 6 mesi1962
202764 anni + 9 mesi1963
202865 anni1964

Misure compensative per le donne della generazione di transizione

La riforma AVS 21 introduce misure per attenuare le ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento per le donne prossime al pensionamento, ovvero quelle nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione). Le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento di rendita per tutta la vita di un massimo di 160 franchi se la rendita viene percepita all'età di riferimento, e aliquote di riduzione più favorevoli se la rendita viene percepita prima dell'aumento dell'età di riferimento. Il supplemento alla rendita dipende dall'anno di nascita e dal relativo reddito medio annuo.

Le donne nate tra il 1961 e il 1969 possono percepire la rendita di vecchiaia in anticipo, a partire dall'età di 62 anni. Dal 1° gennaio 2025 si applicheranno per loro aliquote di riduzione separate e più basse.

Flessibilizzazione della riscossione della rendita

La riforma consente che la rendita di vecchiaia può essere richiesta anche anticipando mensilmente la riscossione (in precedenza era possibile solo per 1 o 2 anni interi). Inoltre, si può anticipare o posticipare la rendita anche parzialmente, come ad esempio in caso di pensionamento parziale. È anche possibile combinare un anticipo parziale con un rinvio parziale. Di conseguenza il pensionamento e la transizione dalla vita lavorativa alla pensione sono più flessibili per tutti.

Le aliquote di riduzione in caso di anticipazione e le aliquote di aumento in caso di rinvio verranno adattate alla speranza di vita e ridotte di conseguenza a partire dal 2027. Non sono ancora note, ma è già stato deciso di applicare riduzioni di rendita meno significative alle persone con redditi modesti.

Incentivi al proseguimento dell’attività lucrativa dopo i 65 anni

Le persone che lavorano oltre l'età di riferimento hanno ora la possibilità di decidere se versare i contributi AVS per i redditi inferiori a 1400 franchi al mese. I contributi al di sopra di questo importo rimangono obbligatori. I contributi versati dopo l'età di riferimento possono migliorare la rendita di vecchiaia fino all'importo massimo. Ciò rende più interessante per le persone con lacune contributive o con una rendita bassa a continuare a lavorare. Per poter richiedere un eventuale aumento della rendita, è necessario presentare una richiesta tantum di nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento.

Richiesta

Affinché sia possibile calcolare e versare tempestivamente la vostra rendita, vi consigliamo di presentare la vostra richiesta di una rendita di vecchiaia alla cassa di compensazione competente da tre a quattro mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Vi preghiamo di non presentare la richiesta prima di un anno dalla maturazione del diritto.

Lo stesso termine va rispettato anche per un prelievo anticipato. In quest’ultimo caso, dovreste presentare la richiesta da tre a quattro mesi prima di raggiungere l’età a partire dalla quale desiderate effettuare il prelievo anticipato.

In qualità di salariato, lavoratore indipendente o persona senza attività lucrativa, dovete presentare la richiesta di una rendita di vecchiaia presso la cassa di compensazione che riscuoteva i contributi prima del pensionamento.

Le persone coniugate il cui coniuge riceve già una rendita devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che versa la rendita del coniuge.

Se avete domande sulla richiesta e sull’erogazione di prestazioni complementari, sono a vostra disposizione gli organi cantonali per prestazioni complementari.

La richiesta relativa ai mezzi ausiliari dell’AVS/AI va presentata all’ufficio AI del cantone di domicilio.

Il seguente video sintetizza gli aspetti più importanti su come va richiesta una rendita di vecchiaia:

L’importo della rendita si basa sui seguenti elementi di calcolo:

  • anni di contribuzione computabili
  • reddito proveniente dall’attività lucrativa
  • accrediti per compiti assistenziali ed educativi

Avete diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44) se avete adempiuto all’obbligo di contribuzione senza lacune. Se avete versato i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età fino al 31 dicembre dell’anno precedente il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, l’obbligo contributivo è stato adempiuto senza lacune. La rendita completa minima (scala 44) ammonta a CHF 1’225.00 e quella massima a CHF 2’450.00 mensili.

L’importo della rendita all’interno di una scala è in funzione del reddito annuo medio.

Se vostra moglie o vostro marito percepisce già una rendita dell’AVS/AI, le due rendite individuali vengono ridotte di conseguenza (plafonamento). La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può dunque superare il 150% della rendita massima (con scala 44 = CHF 3’675.00).

Trovate gli esempi di calcolo e gli importi delle rendite della scala 44 nell’opuscolo informativo Prestazioni dell’AVS.

Trovate invece informazioni sugli accrediti per compiti educativi ed assistenziali negli opuscoli informativi Accrediti per scopi educativi e Accrediti per scopi assistenziali.

In questo video esplicativo apprendete in pochi minuti gli aspetti principali relativi al calcolo della rendita di vecchiaia:

Stima di una rendita e calcolo anticipato

La stima di una rendita può essere effettuata attraverso una procedura di calcolo semplificata, che si basa sui dati inseriti dall'assicurato. La stima di una rendita non è vincolante.

Il calcolo anticipato dalla rendita, effettuato dalla cassa di compensazione, ha senso in determinate situazioni della vita, a partire da un’età di 50 anni, come per esempio se avvengono cambiamenti delle condizioni familiari o professionali, se si sta pianificando il trasferimento in un altro Paese o se si sta pensando a un pensionamento anticipato.

Avete la possibilità di presentare alla cassa di compensazione una richiesta scritta di calcolo della rendita futura non vincolante.

Le persone sposate devono presentare ciascuna una richiesta individuale alla cassa di compensazione, laddove entrambe le richieste dovrebbero essere presentate alla stessa cassa di compensazione contemporaneamente.

Il calcolo di una rendita futura non è vincolante e può richiedere un certo tempo (circa da tre a quattro settimane).

Trovate ulteriori informazioni sul calcolo della rendita futura nell’opuscolo informativo Calcolo anticipato della rendita.

Età di pensionamento flessibile (prelievo anticipato / rinvio)

Nell’ambito dell’età flessibile di pensionamento, la riscossione della rendita di vecchiaia può essere:

  • anticipata di uno o due anni (esatti) oppure (prelievo anticipato mensile possibile dal 2024)
  • rinviata da un minimo di uno a un massimo di cinque anni.

A partire dal 01.01.2024 è possibile anticipare il versamento dell’intera rendita di vecchiaia o di una parte di essa. La parte di rendita anticipata può essere richiesta come importo in franchi o in punti percentuali interi e deve essere compresa tra il 20% e l’80% della Sua rendita di vecchiaia. Durante il periodo di anticipazione ha la possibilità di aumentare una sola volta la parte di rendita anticipata. Non è possibile ridurre la percentuale di rendita anticipata, né passando dalla riscossione della totalità della rendita a quella di una parte di essa né optando per una percentuale inferiore. Modulo aumento della parte di rendita anticipata.

Se ha anticipato la riscossione della rendita di vecchiaia AVS o una parte di essa e ha raggiunto l'età di riferimento, deve annunciarsi per il versamento della sua rendita di vecchiaia utilizzando il modulo seguente. Se ha riscosso anticipatamente soltanto una parte della sua rendita di vecchiaia, può rinviare la riscossione della parte rimanente di almeno un anno e di al massimo cinque anni. Richiesta della rendita di vecchiaia all’età di riferimento in caso di anticipazione.

Se ha rinviato la riscossione della rendita di vecchiaia AVS, la rendita può essere rinviata da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni. Può scegliere se posticipare l'intera rendita o solo una parte di essa. La parte non posticipata sarà versata mensilmente all'età di riferimento. Tramite il modulo revoca integrale o parziale del rinvio della rendita di vecchiaia è possibile richiedere il versamento della rendita mensile di vecchiaia AVS posticipata o di una parte di essa. La rendita sarà versata al più presto nel mese successivo dopo aver ricevuto la richiesta di revoca.

Nel caso delle persone sposate, entrambi i coniugi possono, indipendentemente l’uno dall’altro, anticipare o rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia. È quindi possibile, ad esempio, che la moglie anticipi la propria rendita di vecchiaia e il marito la posticipi.

Trovate ulteriori informazioni sulla riscossione flessibile della rendita, come p.es. sull'importo della riduzione per anticipazione della rendita o del supplemento per rinvio della rendita, nell’opuscolo informativo Riscossione flessibile della rendita.

In questo video esplicativo apprendete in pochi minuti gli aspetti principali relativi alla riscossione flessibile della rendita di vecchiaia:

Tantum di un nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento

Se ha continuato a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, i redditi da attività lucrativa conseguiti in questo periodo possono esserle computati per il calcolo della rendita fino al compimento dei 70 anni di età. Inoltre, i periodi di contribuzione maturati in questo periodo possono essere presi in considerazione per colmare eventuali lacune contributive sorte prima dell’età di riferimento, a condizione che i redditi per anno civile ammontino almeno al 40% del reddito medio conseguito prima del raggiungimento dell’età di riferimento. La richiesta può essere presentata soltanto una volta. Richiesta una tantum di un nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento.

Se si chiede se e in che modo un'eventuale attività lucrativa all'età di riferimento possa portare a una rendita più elevata, è possibile richiedere per iscritto alla cassa di compensazione una richiesta di calcolo di una rendita futura per il proseguimento dell’attività lavorativa dopo l’età di riferimento non vincolante.

Trovate ulteriori informazioni sul nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento nell’opuscolo informativo nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento.

Ripartizione dei redditi (splitting)

Per calcolare le rendite di vecchiaia o d’invalidità delle persone divorziate, i redditi percepiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio sono reciprocamente ripartiti per metà.

Per la ripartizione dei redditi (il cosiddetto splitting) si tiene conto soltanto degli anni civili durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS/AI. I redditi conseguiti dai coniugi nell’anno del matrimonio e in quello del divorzio non vengono divisi.

La ripartizione dei redditi delle persone divorziate non si effettua automaticamente, bensì a seguito di una richiesta presentata presso la cassa di compensazione.

Per le persone sposate si effettua invece la ripartizione dei redditi automaticamente all’insorgenza del secondo caso assicurato o al decesso del coniuge senza diritto alla rendita.

Trovate informazioni dettagliate a tale riguardo e ulteriori dati sullo splitting, con esempi pratici, nell’opuscolo informativo Splitting in caso di divorzio.

Pagamento

I pagamenti del 1° e 2° pilastro vengono effettuati, in forma anticipata, il 2° giorno lavorativo di ogni mese. Potete trovare qui le date dei pagamenti.