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Tutela finanziaria in caso di decesso

Quali questioni bisogna regolamentare quando si è in vita? In caso di decesso, cosa accade con l’avere di vecchiaia accumulato? Qui trovate le risposte a queste domande e inoltre ulteriori informazioni:

Gli assicurati deceduti hanno accumulato un avere di vecchiaia mentre erano in vita, partendo dai 25 anni di età. A seconda delle costellazioni, i loro familiari hanno diritto alle seguenti prestazioni:

  • rendita per il coniuge, liquidazione
  • rendita per il partner di vita
  • rendita per orfani
  • capitale in caso di decesso

Azioni da compiere mentre si è in vita:
I partner di vita possono essere notificati compilando il modulo „Noifica di partenariato di convivenza“. Al momento del decesso si verifica se sono soddisfatti i requisiti.

Se vi è eventualmente diritto a un capitale in caso di decesso, è possibile effettuare una modifica di singole persone beneficiarie nel rispetto delle disposizioni del regolamento. Se siete interessati, vi preghiamo di contattare la Fondazione.

Generalmente, l'avere di libero passaggio disponibile al momento del decesso non può essere percepito come capitale in caso di decesso se sono adempiuti i requisiti per una rendita per superstiti.

Rendita per il coniuge / partner registrato
Sussiste un diritto se il coniuge/partner registrato ha compiuto il 40° anno di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni oppure, in alternativa, se questi deve provvedere al sostentamento di uno o più figli. Se i requisiti non sono adempiuti, vi è diritto a percepire una liquidazione.

Gli stessi requisiti valgono per il diritto a una rendita nel caso di unione domestica registrata.

La rendita per il coniuge / partner registrato ammonta generalmente al 60% della rendita di invalidità assicurata. Sono determinanti le disposizioni del piano di previdenza. In caso di nuovo matrimonio, il diritto a una rendita per il coniuge/partner non esiste più.

Rendita per il partner di vita
Sussiste il diritto se il partner di vita ha compiuto il 40° anno di età e ha avuto un rapporto di concubinato con il defunto negli ultimi 5 anni prima del suo decesso oppure, in alternativa, se deve provvedere al sostentamento di figli.

La rendita per il partner di vita ammonta generalmente al 60% della rendita di invalidità assicurata. Sono determinanti le disposizioni del piano di previdenza. In caso di matrimonio, il diritto a una rendita per il partner non esiste più.

Rendite per orfani
In caso di decesso di un assicurato attivo, invalido o pensionato, i figli fino a 18 anni di età o, se sono in formazione, fino a 25 anni di età hanno diritto a una rendita per orfani.

La rendita per orfani ammonta generalmente al 20% della rendita di invalidità assicurata. Sono determinanti le disposizioni del piano di previdenza.

Rendita in caso di decesso
Un eventuale capitale in caso di decesso viene corrisposto indipendentemente dal diritto ereditario. Fa fede l’ordine dei beneficiari in base al regolamento (art. 14).

Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato al momento del decesso, da cui vengono dedotti i costi di finanziamento delle prestazioni per i superstiti e delle prestazioni già percepite. Corrisponde tuttavia come minimo agli acquisti effettuati dall'assicurato.

Richiesta

Vi preghiamo di inviare il modulo di notifica per le prestazioni di decesso assieme agli allegati necessari oppure di notificare il caso di decesso telefonicamente alla Spida Fondazione di previdenza.

Versamento

Il diritto a una rendita scatta dopo la conclusione del versamento del salario o del godimento ulteriore del salario. Si estingue alla fine del mese in cui è deceduta la persona beneficiaria o, nel caso di orfani, non prima che l’orfano abbia compiuto il 18° anno di età o, se è in formazione, il 25° anno di età.

Date di versamento
Rendite: riepilogo delle date di versamento

Capitali: entro 30 giorni dal pensionamento, rispettivamente dopo avere ricevuto le coordinate del conto.