Come pagate i contributi AVS voi datori di lavoro?
Voi versate regolarmente degli acconti provvisori. La Spida Cassa assegni familiari determina in seguito i contributi definitivi in base alla dichiarazione annuale dei salari. Le eventuali differenze vengono conguagliate successivamente.
Acconti trimestrali o mensili
Se avete una massa salariale annua fino a CHF 200'000.00, versate i contributi AVS a cadenza trimestrale. Se la massa salariale è più elevata, versate acconti mensili. Il termine di pagamento è rispettivamente il 10° giorno successivo alla fine di ogni trimestre o mese.
Modifiche sostanziali della base per l’acconto AVS
Sono rilevanti le modifiche a partire dal 10% circa della massa salariale annua complessiva presunta. La massa salariale annua complessiva è costituita dai salari di tutti i collaboratori nel relativo anno civile.
Potete effettuare l'adeguamento della vostra massa salariale forfettaria tramite connect nella rubrica "Dichiarazione dei salari" e "Modificare base d’acconto".
Vi preghiamo di considerare che gli avvisi d’entrata e/o d’uscita dei collaboratori non comportano automaticamente un adeguamento della vostra massa salariale complessiva, poiché spesso le mutazioni infrannuali del personale si compensano a livello globale.
Nel sistema di ripartizione AVS, i contributi vengono impiegati correntemente per erogare le prestazioni attuali (p.es. le rendite). Di conseguenza, è ridotto lo spazio d’azione per venire incontro ai pagatori (p.es. piani di rimborso). Secondo la legislazione AVS, siamo tenuti a inviare un’intimazione immediatamente dopo la scadenza del termine di pagamento, applicando una tassa d’intimazione, e ad addebitare interessi di mora.
Le tasse di diffida saranno addebitate di CHF 50.00 in caso di ritardo del pagamento.
Gli interessi di mora sono dovuti nelle seguenti situazioni, a prescindere dalla colpa o dall’intimazione:
- la dichiarazione annuale dei salari non è ancora pervenuta alla Cassa assegni familiari il 30 gennaio dell’anno successivo e sono dovuti contributi supplementari.
- i contributi d’acconto correnti non sono ancora pervenuti sul conto della Cassa di compensazione il 30° giorno successivo alla fine del mese o del trimestre.
- il pagamento in base al conteggio dei contributi definitivi non è ancora pervenuto sul conto della Cassa di compensazione il 30° giorno dalla data del conteggio.
La Cassa di compensazione versa gli interessi compensativi nelle seguenti situazioni:
- il rimborso della differenza tra contributi d’acconto eccessivi e contributi definitivi non è stato effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della regolare dichiarazione annuale dei salari.
Gli interessi di mora e gli interessi compensativi vengono calcolati in base ai giorni precisi. A tale scopo, ogni mese conta 30 giorni e l’anno civile ne conta 360. Il tasso di interesse è del 5% annuo.