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Risarcimento per perdita di guadagno a causa del Coronavirus

In relazione al virus Corona, l'indennizzo è stato fissato sotto forma di un'indennità giornaliera che copre l'80% del reddito medio guadagnato prima dell'interruzione, fino a un massimo di 196,00 CHF al giorno. Il risarcimento dell'80% si applica a tutte le perdite subite a causa della pandemia di Corona.

Il regolamento sulla perdita di guadagno Covid 19 era basato su una legge d'emergenza con un periodo limitato di validità di sei mesi, dal 17 marzo al 16 settembre 2020. Dal 17 settembre, la legge Covid 19 sarà applicata. Dal 1° aprile 2022, la situazione speciale del regolamento Covid-19 finirà, dopo di che ci sarà un ritorno alla situazione normale.

Datori di lavoro - Quando viene concessa un’indennità corona?

Persone particolarmente vulnerabili
Le condizioni per avere diritto al risarcimento Corona come "persona particolarmente vulnerabile" sono le seguenti:

  • L'attività lucrativa deve essere interrotta perché, per motivi organizzativi o tecnici, il lavoro non può essere svolto nell'ufficio di provenienza.
  • Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti che la persona è una "persona particolarmente vulnerabile".

Il diritto all'indennizzo inizia il 18 gennaio 2021 al più presto e termina non appena viene ripresa l'attività lavorativa o al più tardi il 31 marzo 2022.

I reclami possono essere fatti fino al 30 giugno 2022 al più tardi.

Casi di quarantena
Il risarcimento Corona dovuto alla quarantena si riferisce alle persone che sono in quarantena medica o ufficialmente prescritta a causa del contatto con una persona infetta o un caso sospetto. Tuttavia, nessun risarcimento può essere richiesto in caso di malattia con il coronavirus.

Una richiesta di risarcimento per la perdita di guadagno dovuta alla quarantena, può essere presentata entro e non oltre il 31.05.2022.

La quarantena è stata revocata a partire dal 3 febbraio 2022 a causa della riunione del Consiglio federale. Così, la compensazione di Corona a causa di una quarantena può essere pagata solo fino al 2 febbraio 2022.

Fino al 7 febbraio 2021 compreso, fino a 10 giorni saranno compensati dalla cassa di compensazione, dall'8 febbraio questo è stato limitato a 7 giorni, perché se viene presentato un risultato negativo del test, la quarantena può essere terminata prematuramente già dopo 7 giorni. Per tutte le quarantene imposte dopo il 13 gennaio 2022, si può ancora pagare un massimo di 5 giorni (in casi eccezionali, se l'autorità cantonale competente ordina una quarantena più lunga, un massimo di 7 giorni).

A causa delle nuove decisioni del Consiglio federale, dal 17 febbraio 2022 non sarà più possibile richiedere un risarcimento per l'assenza di un'assistenza all'infanzia esterna.

Le compensazioni già sostenute prima del 17 febbraio 2022 possono essere presentate fino al 31 maggio 2022.

L'indennizzo Corona si applica ai genitori con figli minori di 12 anni che devono interrompere la loro attività lavorativa perché la cura esterna dei figli non è più garantita. Il risarcimento viene pagato solo a partire dal 4° giorno (3 giorni di attesa).

Un diritto scatta per i seguenti motivi:

  • Chiusura della struttura per l'infanzia a causa di un caso di Covid 19.
  • Il caregiver deve andare in quarantena (es. nonni, baby-sitter, ecc.)
  • Solo un genitore può prendersi cura del bambino

L'indennizzo è l'80% della perdita effettiva di guadagno. Non c'è diritto all'indennizzo durante le vacanze scolastiche ufficiali, a meno che l'assistenza non sia stata fornita da una persona o da una struttura di assistenza che è stata messa in quarantena o chiusa dalle autorità.

Persone in posizione di quasi datore di lavoro
A partire dal 17 febbraio 2022, le compensazioni dovute alla chiusura di un'impresa, a un'attività lucrativa limitata o a un divieto di manifestazioni non possono più essere prese in considerazione.

Tuttavia, le persone che lavorano nel settore degli eventi e la cui attività lavorativa è limitata a causa delle misure adottate per combattere l'epidemia di Covid 19 sono esenti fino al 30 giugno 2022.

Le domande per questo possono ancora essere presentate alla Spida fino al 31 maggio 2022.

Il seguente gruppo di beneficiari è stato definito dal Consiglio federale dal 17 settembre 2020 al 17 febbraio 2022:

  • Le persone in posizione di quasi datore di lavoro che devono chiudere la loro attività a causa di misure cantonali di lotta contro il coronavirus o di misure simili a livello federale e che subiscono di conseguenza una perdita di guadagno.
  • Persone in una posizione simile a quella di un datore di lavoro il cui evento non può avere luogo a causa di un divieto di eventi applicabile, purché ci sia una perdita di guadagno.

Le seguenti condizioni si applicano per il risarcimento:

  • La perdita di entrate deve essere almeno del 55% rispetto agli ultimi 5 anni dal 17 settembre al 18 dicembre 2020. Dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, la perdita di guadagno deve essere almeno del 40%. Dal 1° aprile 2021, la riduzione del fatturato deve essere almeno del 30%.
  • La causa della perdita di fatturato deve essere stata causata dalle misure adottate dalla Confederazione per combattere il coronavirus. Ci deve essere una connessione diretta.

Moduli d'iscrizione:

» | Modulo di richiesta per posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

» | Modulo di richiesta per datori di lavoro

» | Modulo di richiesta per salariati (solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia proseguito il pagamento del salario)

» | Opuscolo informativo Corona-perdita di guadagno

» | Domande frequenti (FAQ)

Indipendenti

A partire dal 17 febbraio 2022, l'indennizzo dovuto alla chiusura dell'azienda, alla limitazione dell'attività lucrativa o al divieto di eventi non può più essere preso in considerazione.

Tuttavia, le persone che lavorano nel settore degli eventi e la cui attività lavorativa è limitata a causa delle misure adottate per combattere l'epidemia di Covid 19 sono esenti fino al 30 giugno 2022.

In caso di guasto prima del 17 febbraio 2022, le domande possono ancora essere presentate fino al 31 maggio 2022.

Questa indennità è destinata ai lavoratori indipendenti che, in seguito alle misure adottate per combattere il coronavirus, subiscono una riduzione della cifra d'affari di almeno il 55% (fino al 18 dicembre 2020), di almeno il 40% (dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021) e di almeno il 30% dal 1° aprile 2021 rispetto agli anni 2015-2019, e di conseguenza subiscono una perdita di guadagno; a condizione che nel 2019 sia stato conseguito un reddito da attività lucrativa soggetto ai contributi AVS di almeno CHF 10'000.00.

I lavoratori autonomi che hanno dovuto chiudere la loro attività o annullare eventi a causa di misure federali o cantonali continueranno ad avere diritto all'indennità sostitutiva del reddito Corona dal 17 marzo 2020.

Moduli d'iscrizione:

» | Modulo di richiesta per indipendenti

» | Modulo di richiesta in caso di chiusura di strutture per indipendenti

» | Modulo di richiesta in caso di divieto di svolgere manifestationi per indipendenti