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Esecuzione in via di fallimento

Dal 1° gennaio 2025 esecuzione in via di fallimento per i contributi AVS

Dal 1° gennaio 2025 vale: per i crediti di diritto pubblico l’esecuzione si prosegue in via di fallimento, se il debitore è iscritto nel registro di commercio. Tra i crediti di diritto pubblico figurano anche i contributi AVS/AI/AD che sinora nell’art. 43 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento erano esclusi dall’esecuzione in via di fallimento ed erano soggetti all’esecuzione in via di pignoramento.

Quale ripercussione ha tale modifica sui nostri clienti iscritti nel registro di commercio?

Se non si fa opposizione e se mediante sentenza è stato concesso il rigetto dell’opposizione, il creditore deve, al più presto dopo 20 giorni, al più tardi entro un anno, chiedere la continuazione dell’esecuzione e consentire così che l’esecuzione prosegua.

Se il debitore è una persona giuridica iscritta a registro di commercio, titolare di una ditta individuale e un organo con responsabilità illimitata, l’Ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, gli commina il fallimento (comminatoria di fallimento). Se il credito non è estinto entro 20 giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento, il creditore può presentare la domanda di fallimento presso il giudice competente.

Quale è la differenza rispetto all’esecuzione in via di pignoramento?

Non appena il giudice dichiara aperto il fallimento, i debitori non sono più autorizzati a disporre dei valori patrimoniali appartenenti alla massa fallimentare. Inoltre, il fallimento comporta lo scioglimento della società.

Nell’ambito di un’esecuzione in via di pignoramento, invece, se il debito non è estinto, viene rilasciato un attestato di carenza beni. Anche in caso di più attestati di carenza beni, l’esercizio può essere proseguito, non vi sono limitazioni.

Cosa occorre fare?

Si prega di pianificare con cura la liquidità per i contributi sociali e di pagare i contributi entro la scadenza, al più tardi dopo aver ricevuto il primo sollecito. Se non è possibile evitare un fallimento e si dovesse giungere a una domanda di continuazione, si prega di fruire del termine di 20 giorni dopo aver ricevuto la comminatoria di fallimento per pagare integralmente i contributi ed evitare un’apertura del fallimento.