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Convenzione di sicurezza sociale con l’Albania

Dal 1° ottobre 2023 entra in vigore la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Albania e la Svizzera.

Distacchi
I certificati di distacco reciproci si riferiscono all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti oltre che all’assicurazione per l’invalidità.

In conformità con la Convenzione, i familiari che non svolgono attività lucrativa e che accompagnano la persona distaccata in Albania restano assicurati con l’AVS/AI/IPG svizzera.

I familiari che non svolgono attività lucrativa e che accompagnano la persona distaccata in Svizzera restano assoggettati alle norme di legge albanesi.

La durata massima del distacco è di 24 mesi. Il distacco può essere prolungato fino a 6 anni nel quadro di un accordo di deroga tra le autorità competenti. Il distacco è possibile a prescindere dalla nazionalità della persona distaccata.

Assegni familiari
Gli assegni familiari non sono regolamentati dalla Convenzione. Per i figli domiciliati in Albania, anche dopo l’entrata in vigore della Convenzione, non sussiste il diritto alle prestazioni per i figli.

Link alla Convenzione
RS 0.831.109.123.1 – Convenzione di sicurezza sociale del 18 febbraio 2022 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania (admin.ch)

Link all’Accordo amministrativo
RU 2023 556 – Accordo amministrativo del 18 febbraio 2022 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania (admin.ch)

Il vostro o la vostra assistente alla clientela vi fornirà volentieri ulteriori informazioni.