Figli e famiglia
In quanto persona salariata con figli, avete diritto generalmente a percepire assegni familiari.
Riguardo gli assegni familiari, distinguiamo tra assegni per figli e assegni di formazione. L’entità degli assegni è diversa per ogni cantone, ma ammonta a un minimo di CHF 200.00 - CHF 250.00 mensili.
Certi cantoni riconoscono anche gli assegni di nascita e gli assegni di adozione.
Per ogni figlio si può riscuotere un solo assegno, laddove la regolamentazione del diritto non si orienta principalmente al guadagno bensì al concorso di diritti stabilito per legge. Noi provvediamo a effettuare la necessaria verifica per voi, ma a tale scopo abbiamo bisogno che il vostro datore di lavoro presenti la richiesta di assegni familiari.
Trovate ulteriori notizie nell’opuscolo informativo sugli assegni familiari.
A causa del diverso ammontare degli assegni familiari nei vari cantoni, se i genitori lavorano in cantoni diversi, è possibile chiedere il versamento degli importi differenziali intercantonali.
Esempio (stato 2020)
Primo avente diritto nel cantone Argovia / assegno per i figli di CHF 200.00 mensili / assegno di formazione di CHF 250.00 mensili;
Secondo avente diritto nel cantone San Gallo / assegno per i figli di CHF 230.00 mensili / assegno di formazione di CHF 280.00 mensili.
Il genitore secondo avente diritto riceve dal proprio datore di lavoro la differenza di CHF 30.00 mensili, a condizione che abbia presentato la richiesta presso la sua cassa assegni familiari.
La vostra famiglia è domiciliata in uno Stato UE/AELS
Se la vostra famiglia è domiciliata all’estero, dovete chiedere principalmente gli assegni per i vostri figli nello Stato di domicilio. Se gli assegni sono più elevati in Svizzera, può essere corrisposto un importo differenziale. Se non sussiste un diritto nello Stato di domicilio, potete generalmente percepire gli assegni completi in Svizzera.
Il versamento degli importi differenziali viene effettuato retroattivamente per l’anno concluso. A tale scopo, abbiamo bisogno di ricevere il modulo F002 o una conferma equipollente dell’autorità estera. Per i collaboratori in Francia accettiamo, per esempio, anche la "Attestation destinée à votre organisme étranger". Se fossero già disponibili i dati, vi preghiamo di farceli pervenire tramite il vostro datore di lavoro assieme alla richiesta di assegni familiari.
Nel caso di Stati non UE/AELS, il diritto agli assegni familiari viene verificato in conformità con un’eventuale convenzione interstatale.