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Regole e soluzioni in caso di divorzio o separazione

Un divorzio e rispettivamente lo scioglimento di un’unione domestica registrata hanno conseguenze dirette sia sul 1° che sul 2° pilastro. Noi vi illustriamo le regole che si applicano e vi forniamo anche un servizio di supporto.

Per calcolare le rendite di vecchiaia o d’invalidità delle persone divorziate, i redditi percepiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio sono reciprocamente ripartiti per metà

Per la divisione dei redditi (il cosiddetto splitting) si tiene conto solo degli anni civili durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS/AI. I redditi conseguiti dai coniugi nell’anno del matrimonio e in quello del divorzio non vengono divisi.

La ripartizione dei redditi delle persone divorziate non si effettua automaticamente, bensì a seguito di una richiesta inoltrata alla cassa di compensazione. Lo splitting può essere richiesto individualmente da ciascuno degli ex coniugi. Vi suggeriamo di inoltrare la richiesta di ripartizione dei redditi immediatamente dopo il divorzio (cresciuto in giudicato). In questo modo evitate un ritardo nel calcolo successivo della rendita, poiché la ripartizione dei redditi deve essere effettuata al più tardi al momento del percepimento di una rendita.

Trovate considerazioni dettagliate a tale riguardo e ulteriori notizie sullo splitting, con esempi pratici, nell’opuscolo informativo Splitting in caso di divorzio.

Se percepite degli assegni familiari, vi preghiamo di contattare il vostro datore di lavoro in caso di divorzio o separazione, in modo che possa inviarci il più presto possibile la notifica di modifica, in forma scritta o tramite il nostro portale clienti online. In questo modo evitate prontamente la richiesta di eventuali rimborsi retroattivi di assegni familiari. 

In linea di principio, gli averi di vecchiaia che voi e la vostra partner/il vostro partner avete acquisito durante il matrimonio o l'unione domestica registrata vengono ripartiti in parti uguali al momento del divorzio o dello scioglimento. L’importo differenziale viene versato alla cassa pensioni della persona beneficiaria.

Nel calcolo si tiene conto di un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione effettuato nel corso del matrimonio o dell’unione domestica registrata. Non si tiene conto invece di eventuali versamenti in contanti e liquidazioni in capitale.

Nel caso in cui dobbiate trasferire una parte del vostro avere di vecchiaia alla vostra coniuge/partner o al vostro coniuge/partner, potete effettuare un riacquisto nel vostro avere previdenziale.

Se siete andati in pensione nel corso della procedura di divorzio, l'avere di vecchiaia da trasferire viene ridotto in proporzione ai versamenti delle mensilità di rendita effettuati in eccesso.

Potete desumere ulteriori informazioni dettagliate dal sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Competenze
Il tribunale che pronuncia il divorzio è competente per il calcolo dei diritti previdenziali acquisiti nel corso del matrimonio o dell’unione domestica registrata.

La fondazione di previdenza è tenuta a mettere a disposizione le informazioni necessarie a voi e al tribunale competente e a rilasciare la dichiarazione di fattibilità all’attenzione del tribunale. Essa effettua inoltre la ripartizione in conformità con la sentenza accresciuta in giudicato.

In linea di principio, gli averi di vecchiaia che voi e la vostra partner/il vostro partner avete acquisito durante il matrimonio o l'unione domestica registrata vengono ripartiti in parti uguali al momento del divorzio o dello scioglimento. L’importo differenziale viene versato alla cassa pensioni della persona beneficiaria.

Nel calcolo si tiene conto di un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione effettuato nel corso del matrimonio o dell’unione domestica registrata. Non si tiene conto invece di eventuali versamenti in contanti e liquidazioni in capitale.

Nel caso in cui dobbiate trasferire una parte del vostro avere di vecchiaia alla vostra coniuge/partner o al vostro coniuge/partner, potete effettuare un riacquisto nel vostro avere previdenziale.

Potete trovare ulteriori informazioni dettagliate sul sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Competenze
Il tribunale che pronuncia il divorzio è competente per il calcolo dei diritti previdenziali acquisiti nel corso del matrimonio o dell’unione domestica registrata.

La fondazione è tenuta a mettere a disposizione le informazioni necessarie a voi e al tribunale competente e a rilasciare la dichiarazione di fattibilità all’attenzione del tribunale. Essa effettua inoltre la ripartizione in conformità con la sentenza accresciuta in giudicato.