Salariati e obbligo contributivo
ll vostro datore di lavoro conteggia i vostri contributi alle assicurazioni sociali attraverso la sua cassa di compensazione. Detrae la vostra quota di contributi dal vostro salario lordo.
In qualità di salariati, in Svizzera siete tenuti a versare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Il vostro obbligo contributivo cessa al compimento del 64° anno di età per le donne e del 65° anno di età per gli uomini, a meno che non proseguiate la vostra attività lucrativa.
Aliquote di contribuzione per i salariati
I vostri contributi AVS/AI/IPG/AD vengono ripartiti a metà tra voi e il vostro datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2021, per voi salariati si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:
- 5,3% AVS/AI/IPG
- 1,1% AD 1 (per un salario lordo fino a CHF 12’350.00 mensili)
- 0,5% AD 2 (per un salario lordo oltre CHF 12’350.00 mensili)
Il datore di lavoro versa la vostra e la sua quota di contributi alla cassa di compensazione AVS. Attraverso il servizio di calcolo dei contributi online potete effettuare un calcolo non vincolante delle vostre trattenute. A seconda del grado di occupazione e dell’importo salariale, sono previste ulteriori trattenute per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e per la previdenza professionale obbligatoria.
Richiedendo un estratto conto complessivo (estratto del conto individuale) ogni quattro anni circa, potete verificare se il vostro datore di lavoro ha effettivamente versato i contributi AVS/AI/IPG.
Salariati in età di pensionamento
Se all'età del pensionamento mantenete il vostro impiego, dovete continuare a versare i contributi AVS nel caso percepiate un salario soggetto all’AVS superiore a CHF 16’800.00 annui. Se non siete impiegati durante tutto l’anno, si applica una franchigia per pensionati di CHF 1’400.00 mensili. Per esempio, per cinque mesi di impiego si calcola una franchigia di CHF 7’000.00, il che significa che pagate i contributi AVS solo sul salario superiore a tale importo.
Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, non sarete più debitori di contributi all’AD.
Esenzioni dall’obbligo contributivo e ulteriori informazioni
Se percepite un salario AVS di poco conto, che non supera i CHF 2’300.00 per ogni rapporto di lavoro in un anno civile, i contributi vengono riscossi solo su vostra richiesta, a condizione che abbiate già raggiunto la somma minima dei contributi AVS con un altro rapporto di lavoro. In caso di superamento di questa soglia, sarà soggetto all’obbligo contributivo il vostro intero salario.
Trovate informazioni dettagliate nei seguenti opuscoli informativi:
Contributi salariali all’AVS
Contributi salariali all’assicurazione contro la disoccupazione
Contributi sui salari di poco conto